(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22/1996 1. Il comma 13, dell'art. 9 della legge regionale n. 22/1996 e' sostituito dal seguente: "13. Fuori dei casi in cui la gara sia dichiarata deserta, il presidente in seduta pubblica provvede: a) nella licitazione privata, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica dei documenti richiesti ai fini dell'ammissibilita', all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla loro lettura ad alta voce, contrassegnando ogni foglio; b) nell'appalto concorso: 1. all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilita', contrassegnando ogni foglio, all'attestazione dell'esistenza dei due plichi interni contenenti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, al loro contrassegno e alla trasmissione del plico contenente la documentazione tecnica alla commissione di cui al successivo art. 13 per la valutazione; 2. dopo la conclusione della valutazione tecnica, all'apertura, dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarita' formale, al contrassegno ed alla trasmissione delle offerte stesse alla commissione di cui al successivo art. 13".