(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6
                             marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22/1996
    1.  Il  comma 13, dell'art. 9 della legge regionale n. 22/1996 e'
sostituito dal seguente:
    "13.  Fuori  dei  casi  in cui la gara sia dichiarata deserta, il
presidente in seduta pubblica provvede:
      a) nella   licitazione   privata,   all'apertura   dei   plichi
regolarmente pervenuti, alla verifica dei documenti richiesti ai fini
dell'ammissibilita',  all'apertura  delle buste contenenti le offerte
economiche  ed  alla  loro lettura ad alta voce, contrassegnando ogni
foglio;
      b) nell'appalto concorso:
        1.  all'apertura  dei  plichi  regolarmente  pervenuti,  alla
verifica   della  documentazione  amministrativa  richiesta  ai  fini
dell'ammissibilita',  contrassegnando  ogni  foglio, all'attestazione
dell'esistenza  dei  due plichi interni contenenti rispettivamente la
documentazione  tecnica e l'offerta economica, al loro contrassegno e
alla trasmissione del plico contenente la documentazione tecnica alla
commissione di cui al successivo art. 13 per la valutazione;
        2.   dopo   la   conclusione   della   valutazione   tecnica,
all'apertura,  dei  plichi  contenenti  le  offerte economiche per la
verifica   della   regolarita'   formale,  al  contrassegno  ed  alla
trasmissione   delle  offerte  stesse  alla  commissione  di  cui  al
successivo art. 13".